Sez. 2, Sentenza n. 7971 del 07/08/1990 (Rv. 468644 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - PRESTAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN DENARO - MOMENTO RILEVANTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - PRESTAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN DENARO - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di inadempimento contrattuale il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a che il danno non sia stato risarcito, ossia alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice; pertanto, il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in denaro, determinato con riferimento al momento in cui viene operata la liquidazione e non a quello in cui si è verificato l'inadempimento. (Conf 4397/82, mass n 422382; (Conf 1090/71, mass n 351147; (Conf 2284/69, mass n 341671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)