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Sez. 6, Sentenza n. 1122 del 07/01/2009 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242151 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Necessità di valutare l'efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali viene richiesta l'estradizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242151-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta avanzata da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia con la L. 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, lett. a), della predetta Convenzione, l'efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta l'estradizione, non trattandosi di un requisito menzionato nella disposizione sopra citata. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Albania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/12/1957 art. 12 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)