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Sez. 3, Sentenza n. 5279 del 17/09/1980 (Rv. 409121 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONE - MANCANZA DI RINUNCIA DELL'INTERESSATO - RINUNCIA TACITA DEL MEDESIMO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409121-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONE - MANCANZA DI RINUNCIA DELL'INTERESSATO - RINUNCIA TACITA DEL MEDESIMO - SUFFICIENZA.*

In tema di responsabilita extracontrattuale, la rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno puo essere compiuta anche d'ufficio dal giudice di appello, ma soltanto quando non vi sia rinuncia da parte dell'interessato, la quale, oltre che espressa, puo essere anche tacita e cioe risultare da un comportamento dell'avente diritto incompatibile con la volonta di ottenere detta rivalutazione. (Conf 922/80, mass n 404364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)