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Sez. 2, Sentenza n. 890 del 06/02/1984 (Rv. 433091 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RICONOSCERE D'UFFICIO LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433091-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RICONOSCERE D'UFFICIO LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema di debiti di valore, il potere del giudice di appello di riconoscere d'ufficio l'ulteriore rivalutazione monetaria è escluso nel caso in cui il danneggiato vi abbia esplicitamente rinunciato o abbia tenuto un comportamento incompatibile con la pretesa di comprendere nella quantificazione monetaria del risarcimento gli effetti pregiudizievoli verificatisi dopo la pronuncia di primo grado, restando, peraltro, escluso, che una rinuncia implicita possa ravvisarsi nelle conclusioni con cui egli abbia genericamente chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado, contenente la condanna al risarcimento. (V 5279/80, mass n 409121; (V 4475/80, mass n 408348; (V 922/80, mass n 404364; (V 5128/79, mass n 401763; (V 2240/78, mass n 391630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)