Sez. L, Sentenza n. 3618 del 15/06/1985 (Rv. 441217 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DI UNA MALATTIA DI ORIGINE PROFESSIONALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN APPELLO DI UNA MALATTIA DA INFORTUNIO - CARATTERE DI MOTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DI UNA MALATTIA DI ORIGINE PROFESSIONALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO IN APPELLO DI UNA MALATTIA DA INFORTUNIO - CARATTERE DI MOTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Costituisce domanda nuova in appello, in quanto tale inammissibile, la richiesta del lavoratore assicurato di riconoscimento di una malattia da infortunio, in cui quindi l'attività lavorativa sia stata l'elemento causale violento che l'abbia determinata, ove in primo grado il ricorrente abbia invece domandato l'accertamento di una malattia di origine professionale, occasionata pertanto con Azione continua dalla prolungata attività lavorativa. (V 1723/84, mass n 433795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)