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Sez. L, Sentenza n. 6610 del 11/11/1986 (Rv. 448768 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - ESTREMI - CAUSA "LENTA" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448768-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - ESTREMI - CAUSA "LENTA" - ESCLUSIONE.*

La "causa violenta" richiesta per l'indennizzabilità dello infortunio sul lavoro (art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), seppure non deve risolversi in uno sforzo eccezionale, straordinario ed imprevedibile, deve consistere, tuttavia, in un'erogazione di energia fisica concentrata nel tempo e, pertanto, deve essere esclusa quando l'alterazione dell'integrità della salute del lavoratore (nella specie, il graduale processo di deterioramento dei tessuti nervosi della mano) derivi invece da una "causa lenta", che contraddistingue le malattie professionali, in quanto originate, appunto, dall'Azione continua della prolungata attività lavorativa. (V 3618/85, mass n 441217; (V 1998/84, mass n 434068; (V 6674/83, mass n 431397; (V 6027/83, mass n 430836; (V 49/83, mass n 424840; (V 4733/82, mass n 422692).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)