Sez. L, Sentenza n. 4659 del 17/07/1981 (Rv. 415361 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - DIVIETO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - DIVIETO.*
Il divieto, stabilito dal secondo comma dell'art 437 (nuovo testo) cod proc civ, di proporre, nel giudizio di secondo grado, nuovi mezzi di prova diversi dal giuramento estimatorio trova applicazione anche nelle controversie in materia di contratti agrari, giacche queste - in base all'art 409 n 2 cod proc civ, nel testo di cui all'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533 - devono essere trattate secondo il nuovo rito del lavoro da tale legge introdotto e immediatamente applicabile, ai sensi del primo comma dell'art 20 della stessa legge, anche alle controversie iniziate secondo la procedura richiamata dall'abrogato art 5 della legge 2 marzo 1963 n 320 (sulla disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie). (V 5711/79, mass n 402310; (V 5910/78, mass n 391731; (V 464/77, mass n 384013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)