Sez. U, Sentenza n. 464 del 02/02/1977 (Rv. 384013 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIE TUTTORA DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NORME PROCEDURALI - APPLICABILITA DELLE NORME DEL NUOVO RITO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIE TUTTORA DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - NORME PROCEDURALI - APPLICABILITA DELLE NORME DEL NUOVO RITO.*
Ai sensi dell'art 409 n 2 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, le controversie inerenti a rapporti agrari sono integralmente regolate dalla nuova disciplina delle cause di lavoro, con la sola salvezza delle Disposizioni che prevedono la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Pertanto, anche nelle controversie che rimangono devolute alla cognizione di dette Sezioni, in forza dell'indicata riserva, va affermata l'applicabilita delle norme procedimentali del nuovo rito del lavoro (nella specie, art 437 cod proc civ, nel testo di cui all'art 1 della legge n 533 del 1973). (V 2946/75, mass n 377017; (V 632/75, mass n 373953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)