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Sez. 1, Sentenza n. 17333 del 06/12/2002 (Rv. 559018 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Liquidazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Data della comunicazione all'opponente della relazione di stima - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559018-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il termine di trenta giorni previsto dall'art.19 della legge 865/1971 per l'opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione decorre dall'inserzione nel foglio degli annunci legali a condizione che tale inserzione rappresenti l'atto finale del procedimento amministrativo per essere stata preceduta dal deposito, presso la segreteria comunale, della relazione di stima della Commissione e dalla notifica ai proprietari della determinazione concreta dell'indennità definitiva, mentre decorre da tale notifica se successiva, restando, per l'effetto, ininfluente, ai fini della decorrenza del termine "de quo", la data di comunicazione al ricorrente della relazione di stima (per la quale è normativamente prevista non già la comunicazione, ma soltanto il deposito nella segreteria del comune).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)