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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 27/02/1998 (Rv. 513174 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti anteriori alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione - Termine (art. 19 legge 865 del 1971) - Decorrenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513174-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di espropriazione, con riferimento a procedure anteriori alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, l'art. 19 della legge 865 del 1971 - che fa decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione dell'UTE nel FAL della provincia - deve interpretarsi in correlazione con il precedente art. 15, nel senso che la decorrenza del detto termine è impedita dalla mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti da tale ultima norma. Il procedimento espropriativo di cui alla legge 865 del 1971 presuppone, difatti, una non derogabile consecuzione di atti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica; indicazione dell'indennità provvisoria; emissione del decreto di esproprio; notifica del decreto ai proprietari; pubblicazione nel FAL; notifica agli interessati dell'indennità definitiva; pubblicazione della stessa, con conseguente decorrenza del termine per l'opposizione alla stima della indennità medesima), con la conseguenza che, emesso il decreto di esproprio dopo la notifica della indennità provvisoria, ed indicata in esso la indennità nella medesima misura fissata in via provvisoria, senza alcuna comunicazione in ordine a quella definitiva (e senza una chiara indicazione secondo cui l'indennità in esso indicata nel provvedimento ablatorio andava ritenuta come definitiva) legittimamente l'espropriato resta in attesa della - ulteriore - determinazione dell'indennità definitiva (che, prima della sentenza della Corte Costituzionale 67/90, era presupposto necessario per l'impugnazione, non ritenendosi consentita quella dell'indennità provvisoria), senza che possa ragionevolmente affermarsi che egli sia stato, comunque, posto in condizione di conoscere la natura definitiva dell'indennità di esproprio, così che il decreto ablatorio, ancorché tempestivamente emesso, ai fini della determinazione dell'assetto proprietario dei beni espropriati, non può essere considerato atto idoneo a produrre la legale conoscenza della indennità definitiva onde far decorrere, conseguentemente, il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)