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Sez. 1, Sentenza n. 3171 del 23/03/1991 (Rv. 471427 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Comunicazione dell'indennità di espropriazione - Successiva pubblicazione nel F.A.L. della provincia dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale - Decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471427-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

La comunicazione dell'indennità di espropriazione a cura dello espropriante, che l'art. 15 legge 22 ottobre 1971 n. 865 dispone deve esser fatta mediante notifica di avviso ai proprietari degli immobili cui le stime si riferiscono, è necessaria per rendere efficace la successiva pubblicazione, dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale, nel F.A.L. della provincia, dalla quale solo prende a decorrere il termine di trenta giorni per la opposizione alla stima preveduto dall'art. 19 della stessa legge. La comunicazione della indennità non è perciò da sola sufficiente a far sorgere nell'espropriato l'onere di proporre l'opposizione alla stima, né comporta l'inizio del decorso del relativo termine.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)