Sez. 6, Sentenza n. 12998 del 03/10/1986 Ud. (dep. 19/11/1986) Rv. 174342 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE DELLA MODICA QUANTITÀ, DI CUI ALL'ART. 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1985, N. 685 - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE DELLA MODICA QUANTITÀ, DI CUI ALL'ART. 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1985, N. 685 - ESCLUSIONE.*
L'esimente della modica quantità, introdotta dall'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685, riguarda soltanto le ipotesi di detenzione o di acquisto di sostanze stupefacenti e non anche quelle della importazione o dell'esportazione, le quali, non previste dall'indicata norma, non sono assimilabili alle prime né sotto il profilo concettuale, né sul piano dell'attività materiale. (Conf mass n 170956; (Conf mass n 166024).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)