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Sez. 6, Sentenza n. 1452 del 15/02/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183179 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TENTATA ESPORTAZIONE - REATO CONFIGURABILE - RILEVANZA DELLA "MODICA QUANTITÀ" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183179-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TENTATA ESPORTAZIONE - REATO CONFIGURABILE - RILEVANZA DELLA "MODICA QUANTITÀ" - ESCLUSIONE.*

In tema di tentativo di esportazione di droga non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 72 legge n. 685 del 1975; infatti, mentre l'art. 71 di detta legge prevede, fra le altre ipotesi, quella di chi senza autorizzazione importi o esporti sostanze stupefacenti senza essere stato a ciò autorizzato, il successivo art. 72 invece prevede solo le ipotesi di chi senza autorizzazione acquista, vende, distribuisce o cede sostanze stupefacenti in modica quantità, con la conseguenza, appunto, che colui il quale esporti sostanze stupefacenti, sia pure in quantità minima (nella specie: quella occultabile sotto un francobollo incollato ad una lettera) è soggetto alla pena stabilita dal citato art. 71. (V mass n 174342; (V mass n 166024; (Conf mass n 181483; (Conf mass n 179800; (Conf mass n 170956 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)