diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 01/08/1986 (Rv. 447611 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI EMESSA INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI EX ART. 120, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447611-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "AMENTIA" DI UNO DEI CONIUGI EMESSA INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI EX ART. 120, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "amentia" di uno dei coniugi, la delibazione non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, per il fatto che la legislazione canonica, applicata da detto giudice, non ponga limiti temporali all'Azione d'impugnazione del matrimonio per incapacità d'intendere o di volere analoghi a quelli fissati dall'art. 120 secondo comma cod. civ. (protrarsi per un anno della coabitazione dopo il recupero delle facoltà mentali), vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio. (V 2357/84, mass n 434394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)