Sez. 1, Sentenza n. 241 del 15/01/1987 (Rv. 450000 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA DI UNO DEI CONIUGI CIRCA L'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO - EVENTUALE INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE ECCLESIASTICO DELL'ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA DI UNO DEI CONIUGI CIRCA L'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO - EVENTUALE INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE ECCLESIASTICO DELL'ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per riserva di uno dei coniugi circa l'indissolubilità del vincolo, e per la cui delibazione non si ponga come ostacolo, in relazione al limite costituito dall'ordine pubblico interno, l'esigenza di tutelare lo affidamento dell'altro coniuge, in quanto lo stesso abbia richiesto la declaratoria d'efficacia di tale sentenza, o comunque non si sia ad essa opposto, la delibazione medesima non resta esclusa dalla eventuale inosservanza da parte del giudice ecclesiastico delle Disposizioni dell'art. 123 secondo comma cod. civ., circa la decadenza dall'impugnazione del matrimonio per simulazione, atteso che tali Disposizioni, integrando scelte del legislatore nazionale sui termini entro i quali può essere ammessa una situazione d'incertezza per effetto dell'esperibilità di detta impugnazione, nonché sulle situazioni idonee a convalidare un consenso viziato, non sono attinenti al suddetto ordine pubblico (ai sensi degli artt. 1 della legge n. 810 del 1929 e 17 della legge n. 847 del 1929, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, applicabili nei procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo con la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, in base alla disposizione transitoria del punto 4 lett. C del protocollo addizionale). (V 4917/86, mass n 447611; (V 4916/86, mass n 447610; (V 6128/85, mass n 443268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)