Sez. 5 - , Sentenza n. 28355 del 05/11/2019 (Rv. 655726 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Reddito d’impresa - Transazioni stipulate per prevenire contenziosi bancari - Costi costituenti risarcimento del danno - Conseguenze - Spese inerenti l’attività d’impresa - Deducibilità - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall'istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell'esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)