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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30238 del 22/11/2018 (Rv. 651429 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Redditi d'impresa - Sanzioni civili - Natura risarcitoria - Deducibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651429-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, le sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri (nella specie, previdenziali), pur avendo natura risarcitoria, non sono automaticamente deducibili come costi inerenti, dovendosene verificare la correlazione con lo svolgimento dell'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)