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Sez. 5, Sentenza n. 5050 del 03/03/2010 (Rv. 611823 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Sanzione pecuniaria ex art. 15 legge n. 287 del 1990 (disciplina antitrust) - Sopravvenienza passiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611823-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di determinazione del reddito di impresa, non può essere considerata sopravvenienza passiva la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della legge n. 287 del 1990 in materia di tutela della concorrenza e del mercato (cosiddetta disciplina antitrust), irrogabile dalla Commissione UE o dall'Autorità Garante della concorrenza, poiché essa, pur determinandosi in misura variabile in relazione al 10% dei ricavi dell'anno precedente, non si ricollega a ricavi o ad altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)