diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4850 del 22/04/1992 (Rv. 476925 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità | Obbligo del giudice di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova - Condizioni - Idoneità degli elementi probatori assunti dal giudice di primo grado ad essere valutati diversamente - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476925-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità

L'obbligo del giudice di appello, nel processo del lavoro, di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale, che impronta tale rito, sussiste solo nel caso in cui il materiale probatorio raccolto presenti incertezze, il cui superamento non può essere affidato "sic et simpliciter" ad una meccanica applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., e non anche quando detto giudice ritenga non già incerti o insufficienti, ma suscettibili di una valutazione diversa da quella operatane dal giudice di primo grado, gli elementi da questo raccolti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)