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Sez. L, Sentenza n. 12059 del 22/11/1995 (Rv. 494743 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Esercizio della facoltà di ammettere nuove prove - Presupposti - Indispensabilità della prova - Nozione.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494743-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro, l'ammissione di nuove prove da parte del giudice d'appello ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce esercizio di una facoltà discrezionale ed è in ogni caso subordinata alla valutazione (di fatto) in ordine alla indispensabilità del mezzo di prova, la quale sussiste qualora senza tale mezzo non possa essere accertata la sussistenza del fatto costitutivo del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)