Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007 (Rv. 596789 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella di pagamento emessa dalla banca concessionaria per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'I.N.P.S. - Opposizione - Termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. n. 46 del 1999 - Accertamento - Dovere del giudice di provvedervi d'ufficio - Sussistenza - Mancato esercizio di detto dovere - Conseguenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'I.N.P.S., l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato, per assunta violazione del predetto termine, l'inammissibilità della formulata opposizione a cartella esattoriale emessa nell'interesse dell'I.N.P.S., sul presupposto che il relativo onere attinente alla tempestività del ricorso spettasse all'opponente, senza, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai necessari accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei documenti già acquisiti al processo in relazione al riscontro della data di ricevimento dell'avviso di notificazione della cartella esattoriale impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)