Sez. 1, Sentenza n. 10231 del 26/09/1995 Ud. (dep. 10/10/1995) Rv. 202684 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - In genere | Violazione da parte del P.M. del termine per la presentazione dell'imputato per il procedimento - Nullità di ordine generale - Esclusione - Nullità relativa - Legittimità - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - In genere
La violazione da parte del P.M. del termine per la presentazione dell'imputato al giudice per il procedimento con il rito direttissimo non comporta una nullità di ordine generale, ma relativa, che, in quanto tale, deve essere denunciata ai sensi e nei termini di cui all'art. 491 comma primo cod. proc. pen., rientrando fra quelle previste dall'art. 181 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)