Sez. 6, Sentenza n. 31043 del 14/05/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229499 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo - Udienza dibattimentale già fissata nel termine delle 48 ore - Possibilità di scelta per il P.M. tra la presentazione dell'imputato direttamente in udienza e la richiesta al giudice del dibattimento di fissazione di apposita udienza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
Nel caso di arresto nella flagranza di reato, il pubblico ministero, se intende presentare l'imputato a dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, è obbligato a farlo all'udienza che risulti già fissata entro le 48 ore dall'arresto e non può, in tal caso, chiedere al giudice del dibattimento la fissazione di un'apposita udienza nelle successive 48 ore: infatti, il pubblico ministero ha il potere discrezionale di scegliere se richiedere la convalida dell'arresto al giudice delle indagini preliminari o richiedere la convalida dell'arresto, ed il contestuale giudizio direttissimo, al tribunale, e nel caso abbia optato per la seconda soluzione, al fine di facilitare lo svolgimento del dibattimento, il legislatore ha previsto la possibilità per l'organo dell'accusa di richiederne la fissazione al più presto, e comunque non oltre le successive 48 ore, solo nel caso in cui il giudice non tenga udienza entro le 48 ore dall'arresto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)