Sez. L, Sentenza n. 5448 del 08/03/2011 (Rv. 616446 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Diritto alla partecipazione agli utili - Determinazione - Criteri - Maturazione - Al momento della cessazione dell'impresa o della singola collaborazione - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con gli utili, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. (Nella specie, la S.C, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso ogni diritto del familiare collaborante, attesa la mancata prova dell'esistenza, al momento della cessazione dell'impresa, di utili da distribuire ovvero di incrementi aziendali, restando inammissibile la richiesta di consulenza d'ufficio in quanto inidonea ad assolvere una funzione esplorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)