Sez. L, Sentenza n. 11332 del 09/10/1999 (Rv. 530547 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Diritti dei partecipanti - Somme spettanti a titolo di partecipazione agli utili - Determinazione - Criteri - Riferimento alle retribuzioni erogate nel lavoro subordinato - Inammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. Civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione, nonché dell'accrescimento della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con gli utili, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, mentre non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività, il cui ammontare prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, ai quali è invece commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)