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Sez. 5, Sentenza n. 23617 del 15/09/2008 (Rv. 605031 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE | Imprese familiari - Diritti dei partecipanti - Partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda - Conseguenze - Donazione di una quota dell'impresa familiare - Imposta di registro - Valore imponibile - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2008-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605031-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE

L'art. 230-bis cod. civ. prevede che il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa familiare ha diritto, al momento della sua cessazione, a partecipare agli utili non ancora ripartiti ed agli incrementi di produttività dell'azienda ("beni acquistati" con gli utili ed "incrementi d'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato; ne consegue che, in caso di donazione di una quota dell'impresa ai familiari, la determinazione del suo valore imponibile, ai fini dell'imposta di registro, si effettua detraendo, dall'intero valore venale dell'azienda, un importo pari non già alla percentuale di compartecipazione alla gestione dell'impresa, ma alla percentuale di compartecipazione sugli utili non distribuiti e gli eventuali incrementi (tra i quali l'avviamento) spettanti ai collaboratori, se e nella misura in cui gli stessi siano provati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)