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Sez. 1, Sentenza n. 23232 del 14/10/2013 (Rv. 628489 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Frazionamento del mutuo - Rifiuto della banca - Contrarietà a buona fede - Condizioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 385 del 1993.
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628489-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Pur costituendo il frazionamento del mutuo nel vigore della normativa precedente al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non già un obbligo, bensì una facoltà unilateralmente esercitabile dalla banca mutuante, integra la violazione dei doveri di solidarietà derivanti dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede oggettiva, che debbono permeare l'intera esecuzione del contratto, il comportamento della banca che rifiuti ingiustificatamente il frazionamento del mutuo e delle relative ipoteche, richiesto dalla mutuataria a seguito della vendita a terzi delle unità immobiliari edificate, procrastinando immotivatamente tale rifiuto (nella specie, per oltre tre anni e nei confronti di una mutuataria in regola con il pagamento delle rate). Né all'osservanza del dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede la banca può sottrarsi adducendo il solo fatto che la concessione del richiesto frazionamento del mutuo comporti la rinuncia alla indivisibilità dell'ipoteca, quando non alleghi ulteriori eventuali circostanze che, nella concreta situazione di fatto del rapporto contrattuale in esame, possano giustificare il rifiuto di tale concessione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)