Sez. 1, Sentenza n. 15685 del 21/06/2013 (Rv. 627231 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Frazionamento del mutuo - Condizioni e modalità - Terzo richiedente - Ipoteca - Garanzia - Valore di riferimento - Parti del procedimento - Altri soggetti oltre al mutuante ed il soggetto richiedente il frazionamento - Partecipazione - Esclusione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Nel procedimento previsto dall'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il contenuto del frazionamento del mutuo è determinato dalla legge e non dal presidente del tribunale che, accertata la legittimazione del ricorrente e l'inadempimento della banca all'obbligo di frazionare il mutuo, si limita a designare il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Ove, peraltro, il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente o dall'assegnatario, l'ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato, e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall'ipoteca, con la conseguenza che al relativo procedimento non devono partecipare altri soggetti, oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento. (Nella specie la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del presidente del tribunale, in quanto non avente contenuto decisorio, ha enunciato il predetto principio ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)