Sez. 2, Sentenza n. 3454 del 25/11/1972 (Rv. 361339 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIDUZIONE PER I BRACCIANTI ECCEZIONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA ALLA SOLA PENSIONE DI VECCHIAIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIDUZIONE PER I BRACCIANTI ECCEZIONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA ALLA SOLA PENSIONE DI VECCHIAIA.*
A norma dell'art 9 del RDL 14 aprile 1939 n 636, sub art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218, mentre per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la riduzione del minimo contributivo assoluto, nei riguardi dei braccianti eccezionali, e espressamente subordinata alla iscrizione 'come tali, negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamentò (n 1 ultimo alinea), un consimile requisito ulteriore non e affatto previsto per quanto attiene alla pensione di invalidita, si che, a questo fine, non puo ritenersi che, in deroga al principio generale di equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, la prima non debba fare tutte le veci di quest'ultima. (applicazione in tema di bracciantato agricolo).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)