diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5966 del 11/10/1986 (Rv. 448320 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (I.N.P.S.) - BRACCIANTI AGRICOLI ECCEZIONALI - DONNE - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REQUISITI CONTRIBUTIVI - ACCREDITAMENTO DI UN MINIMO DI 350 CONTRIBUTI GIORNALIERI EX ART. 2 LEGGE N. 218 DEL 1952 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA COME OPERAIE COMUNI - CONVERSIONE DEI CONTRIBUTI GIORNALIERI IN CONTRIBUTI SETTIMANALI - NECESSITÀ - CALCOLO.*
Stato
decisa il 1986-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448320-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (I.N.P.S.) - BRACCIANTI AGRICOLI ECCEZIONALI - DONNE - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REQUISITI CONTRIBUTIVI - ACCREDITAMENTO DI UN MINIMO DI 350 CONTRIBUTI GIORNALIERI EX ART. 2 LEGGE N. 218 DEL 1952 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA COME OPERAIE COMUNI - CONVERSIONE DEI CONTRIBUTI GIORNALIERI IN CONTRIBUTI SETTIMANALI - NECESSITÀ - CALCOLO.*

In tema di requisiti contributivi per la pensione d'Invalidità, ove una bracciante agricola eccezionale - per la quale l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 (modificato dall'art. 9 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636) stabilisce che è necessario che risulti accreditato in suo favore un minino di almeno 350 contributi giornalieri (di cui 104 nell'ultimo quinquennio) - cessi di essere tale e prosegua l'attività lavorativa come operaia comune - per la quale invece l'art. 2 cit. Richiede un minimo di 260 contributi settimanali (di cui 52 nell'ultimo quinquennio) - occorre convertire in contributi settimanali i contributi giornalieri, moltiplicando questi ultimi per il rapporto tra il secondo ed il primo dei due limiti suddetti (260/350) senza che rilevi il più elevato minimo (di 520 contributi giornalieri) previsto per le operaie agricole. (V 6302/83, mass n 431041; (V 3454/72, mass n 361339).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)