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Sez. 1, Sentenza n. 11207 del 22/10/1991 (Rv. 474361 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenza - Del conciliatore | Pronuncia con applicazione diretta di norme di diritto - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474361-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenza - Del conciliatore

Qualora il conciliatore, anziché decidere esplicitamente od implicitamente secondo equità (nell'osservanza dei principi regolatori della materia), come previsto dall'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399, pronunci facendo applicazione diretta di norme di diritto, la relativa sentenza deve ritenersi impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con la denuncia di violazione di tali norme, indipendentemente dal fatto che esse non facciano parte dei suddetti principi regolatori. principi regolatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)