Sez. 1, Sentenza n. 5422 del 17/05/1995 (Rv. 492309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La pronuncia del conciliatore deve considerarsi "secondo equità", oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto a regole di equità, tenuto conto del potere-dovere del conciliatore di giudicare secondo equità, osservando i principi regolatori della materia (art. 113, comma 2, cod. proc. civ.). Ne consegue che il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) è ammissibile avverso la decisione del conciliatore (oltre che per violazione di norme costituzionali ovvero di principi generali dell'ordinamento) solo quando la norma di diritto applicata costituisca espressione di "principi regolatori della materia".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)