Sez. 1, Sentenza n. 3782 del 22/06/1982 (Rv. 421742 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - PUBBLICAZIONE EX ART. 38 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 742 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - PUBBLICAZIONE EX ART. 38 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 742 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*
Poiché il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale, non espressamente previsto o regolamentato dalla nuova disciplina del contenzioso tributario introdotto dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è proponibile in base all'art. 111 cost., esso resta soggetto all'integrale applicazione delle norme del codice di rito, ivi compreso quella dettata dall'art. 327 di detto codice, per cui l'esperibilità del ricorso medesimo è preclusa dopo il decorso del termine di un anno dalla pubblicazione di quella pronunzia, effettuata ai sensi e nei modi di cui all'art. 38, commi primo e secondo del citato decreto, indipendentemente dalla notifica della pronunzia stessa. Tale termine è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, secondo la previsione della legge 7 ottobre 1969 n. 742. (V 226/81, mass n 410635, sulla seconda parte; (Conf 3259/81, mass n 413844, sulla prima parte; (Conf 4874/80, mass n 408698, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)