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Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 18/05/1981 (Rv. 413844 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413844-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - TERMINE - DECORRENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale, il quale, non previsto espressamente dalla disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, deve ritenersi proponibile in base all'art 111 della Costituzione, e soggetto al termine annuale di decadenza fissato dall'art 327 cod proc civ, che decorre dalla data della pubblicazione della pronuncia stessa mediante deposito in segreteria, ai sensi dell'art 38 del citato decreto, indipendentemente dalla comunicazione o notificazione della sua parte dispositiva. (V 75/80, mass n 403447; (V 5286/79, mass n 401881; (V 4373/79, mass n 400893).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)