Sez. 3, Sentenza n. 8234 del 07/04/2010 (Rv. 612452 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Interruzione - Art. 1310, primo comma, cod. civ. - Portata - Limiti - Interruzione della prescrizione nei confronti di alcuni condebitori solidali a seguito di atto introduttivo di giudizio risarcitorio per sinistro stradale - Accertamento dell'esistenza di altri condebitori solidali a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti - Conseguenze - Prescrizione ex art. 2947 cod. civ. - Decorrenza dalla data della chiamata in causa - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti "ex post" immuni da colpa), non attiene all'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l'attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l'esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l'illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest'ultimi condebitori, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., decorre, in forza dell'art. 2935 cod. civ., non dal fatto (o da un'eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)