Sez. L, Sentenza n. 6453 del 04/11/1986 (Rv. 448625 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO PER IL DIRITTO AL RELATIVO BENEFICIO - CONSEGUENZE - CONGUAGLIO DEL PRETESO CREDITO DA FISCALIZZAZIONE OPERATO DAL DATORE DI LAVORO - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - REVOCA DEL BENEFICIO DA PARTE DELLO ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE CIVILE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO PER IL DIRITTO AL RELATIVO BENEFICIO - CONSEGUENZE - CONGUAGLIO DEL PRETESO CREDITO DA FISCALIZZAZIONE OPERATO DAL DATORE DI LAVORO - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - REVOCA DEL BENEFICIO DA PARTE DELLO ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE CIVILE - SUSSISTENZA.*
In ipotesi di fiscalizzazione degli oneri contributivi, la mancata sussistenza di un presupposto di fatto che condiziona l'insorgenza del diritto al beneficio (quale - nell'ipotesi prevista dalla legge n. 573 del 1977 - la mancata applicazione della contrattazione collettiva di categoria) comporta - per il datore di lavoro che abbia portato a conguaglio il preteso (ma insussistente) credito da fiscalizzazione - l'inadempimento agli obblighi contributivi, senza necessità che intervenga alcun provvedimento di revoca del beneficio da parte dell'istituto previdenziale, come nella diversa ipotesi della concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie previste dall'art. 36 stat. Lavoratori consegue che dall'insussistenza del diritto al beneficio della fiscalizzazione sociale discende automaticamente l'Obbligo per il datore di lavoro di pagare, a titolo di sanzione, una somma aggiuntiva pari ai contributi omessi. (V 1404/85, mass n 439451; (V 4629/83, mass n 429509).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 573 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)