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Sez. 5, Sentenza n. 11367 del 22/07/2003 (Rv. 565331 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | IRPEF sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482 del 1986 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di convocare l'istante per apporre la sottoscrizione mancante - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565331-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

La omissione della sottoscrizione della istanza di riliquidazione, ex artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, dell'imposta dovuta sulle indennità di fine rapporto - da presentarsi entro il termine perentorio del 27 luglio 1989 (nella specie non osservato) -, costituendo situazione ostativa alla qualificazione della stessa come scrittura giuridicamente rilevante, ne preclude l'esame da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale non può ritenersi tenuta a convocare l'istante al fine di consentirgli la regolarizzazione della domanda, in quanto un siffatto adempimento non trova fondamento normativo né è ricollegabile al generale dovere di correttezza della pubblica amministrazione, vertendosi in materia di benefici rimessi alla scelta dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)