Sez. L, Sentenza n. 4269 del 21/06/1983 (Rv. 429196 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - INDICAZIONE DELLA DATA DEL RINVENIMENTO - ACCERTAMENTO RIGOROSO DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - INDICAZIONE DELLA DATA DEL RINVENIMENTO - ACCERTAMENTO RIGOROSO DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
In ipotesi di domanda di revocazione fondata sul rinvenimento di documenti decisivi, il giudice deve accertare in modo rigoroso e puntuale la data di tale rinvenimento, la quale deve essere indicata fin dall'atto introduttivo e costituisce un thema probandum specifico, giacché in tutti i casi in cui si dà ingresso al giudizio rescindente è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio fissato per la proposizione della suindicata domanda dal combinato disposto degli artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ., se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, esso non sia scaduto. (V 843/80, mass n 404285; (V 691/80, mass n 404115).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)