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Sez. 2, Sentenza n. 691 del 29/01/1980 (Rv. 404115 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404115-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*

La parte istante nel giudizio di revocazione, per adempiere allo Onere della prova circa l'impossibilita di produrre in giudizio il documento ex art 395 n 3 cod proc civ, deve dimostrare che la ignoranza della esistenza del documento medesimo oppure la sussistenza di una circostanza che ne abbia reso impossibile la produzione - in quanto la parte, pur avendo notizia dell'esistenza del documento potrebbe non essere in grado di esibirlo nella sua materialita storica per la ignoranza del luogo di attuale custodia o per la supposta intervenutane perdita o distruzione - non siano, comunque addebitabili, fino alla assegnazione della causa a sentenza, a sua colpa. (V 1435/77, mass n 385149; (V 1176/74, mass n 369199; (V 76/69, mass n 337917; (V 676/66, mass n 321343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)