Sez. U, Sentenza n. 11908 del 28/05/2014 (Rv. 630863 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento sospeso per pregiudizialità penale - Riassunzione - Termine semestrale di cui all'art. 297 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla conoscenza effettiva della definizione del processo penale - Individuazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall'art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Decreto Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)