Sez. U, Sentenza n. 8572 del 28/04/2015 (Rv. 635081 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione per pregiudizialità penale - Riassunzione - Termine ex art. 297 cod. proc. civ. - Osservanza - Necessità - Decorrenza - "Dies a quo" - Eccezione di decadenza - Onere probatorio dell'incolpato - Contenuto.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il procedimento disciplinare a carico di avvocati, che sia stato sospeso per pregiudizialità penale, deve essere riassunto nel termine perentorio stabilito dalla regola generale ex art. 297 cod. proc. civ., decorrente dal momento in cui il consiglio dell'ordine abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. Spetta all'incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentono di stabilire quando il consiglio dell'ordine ha avuto conoscenza della definizione del processo penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)