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Sez. 3, Sentenza n. 10088 del 12/10/1998 (Rv. 519633 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno da lucro cessante - Ricorso ai criteri dettati dall'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - Necessità - Correzioni della liquidazione attraverso il criterio equitativo - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519633-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno alla persona per responsabilità civile derivante dalla guida di autoveicoli a motore e dei natanti, allorquando la componente del reddito dev'essere tenuta presente nella liquidazione del danno da lucro cessante, il reddito si determina con i criteri stabiliti dall'art. 4, comma primo del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e le possibili correzioni della liquidazione attraverso il criterio equitativo debbono essere convenientemente motivate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)