Sez. 3, Sentenza n. 760 del 24/01/1997 (Rv. 502027 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Invalidità temporanea o permanente causata dalla circolazione di veicoli - Disciplina ex art. 4 D.L. 857 del 1976 convertito in legge n. 39 del 1977 - Risultanze dalle dichiarazioni fiscali - Prova contraria del lavoratore danneggiato relativamente alla veridicità delle dichiarazioni - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
In tema di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, l'art. 4 comma primo del D.L. n. 857 del 1976 (convertito con modifiche in legge n. 39 del 1977), nel fare riferimento, ai fini della determinazione del danno da invalidità temporanea o permanente, nell'ipotesi di redditi di lavoro, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio anteriore al sinistro, non esclude che, al medesimo fine, possono essere presi in considerazione anche redditi non dichiarati; la prova contraria che, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 citato, il danneggiato è ammesso a fornire avverso le risultanze delle dichiarazioni fiscali, non deve necessariamente riguardare la "significatività" del criterio di cui al primo comma ai fini della determinazione della capacità di guadagno, ma può anche investire la veridicità delle dichiarazioni fiscali, sia nel senso dell'eventuale esposizione di redditi in misura inferiore, sia nel senso dell'individuazione di redditi del tutto non dichiarati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)