Sez. L - , Ordinanza n. 16858 del 13/06/2023 (Rv. 668098 - 01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Spettanza - Requisiti - Natura propriamente assistenziale dell'attività prestata - Necessità - Esclusione - Fondamento. ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie (cd. "indennità De Maria"), riconosciuta dagli artt. 1 della l. n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture "de quibus" e, pertanto, spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.
Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)