Sez. L, Sentenza n. 4713 del 23/03/2012 (Rv. 622239 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario in servizio presso strutture convenzionate con regioni e USL - "Indennità De Maria" - Spettanza - Requisiti - Natura propriamente assistenziale dell'attività prestata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
La cosiddetta "indennità De Maria", istituita dall'art. 4 della legge n. 213 del 1971 per equiparare il trattamento economico del personale medico universitario in servizio presso strutture convenzionate con regioni ed unità sanitarie locali rispetto al trattamento economico del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità, e poi estesa al personale non medico dall'art. 1 della legge n. 200 del 1974, spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)