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Sez. L, Sentenza n. 4768 del 15/09/1979 (Rv. 401360 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401360-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*

L'art 24 della legge 3 giugno 1975, n 160 - che, ai fini della concessione della pensione d'invalidita, ha fissato il limite minimo della riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, senza piu distinguere tra impiegati ed operai come l'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, dichiarato, sul punto, incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971 - e norma di diritto sostanziale e non trova, pertanto, applicazione rispetto alle situazioni maturate prima della sua entrata in vigore. (Conf 3745/77, mass n 387412; (Conf 1210/77, mass n 384880; (Conf 4170/75, mass n 378515).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)