Sez. L, Sentenza n. 1210 del 28/03/1977 (Rv. 384880 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA DISPOSTA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA DISPOSTA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, che richiede per l'invalidita pensionabile una riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, non e applicabile nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975), con riguardo alle quali, pertanto, la soglia di detta invalidita va fissata secondo i criteri dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971 (riduzione della capacita di guadagno a meno della meta). (Conf 1900/76, mass n 380692; (Conf 287/76, mass n 378962).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)