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Sez. L, Ordinanza n. 18394 del 09/07/2019 (Rv. 654503 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Iscrizione all'albo della l. n. 443 del 1985 - Requisiti - Svolgimento di lavoro anche manuale - Necessità.
Stato
decisa il 2019-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654503-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, comma 1, della l. n. 443 del 1985, è indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)