Sez. L - , Sentenza n. 24555 del 01/12/2016 (Rv. 641969 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Appartenenza al settore artigiano - Onere della prova - Spettanza all'impresa attrice - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Carattere meramente indiziario – Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
In tema di inquadramento ai fini contributivi, l'impresa che chiede l'accertamento della natura artigiana ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza potersi limitare ad invocare l'iscrizione nel relativo albo, che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto dell'art. 5 della l. n. 443 del 1985, può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva fatto retroagire l'obbligo di un imprenditore di versare i contributi previsti per le imprese industriali, in conseguenza del superamento del numero massimo di dipendenti ammessi per l'impresa artigiana, ad un momento antecedente l'accertamento dell'interposizione fittizia di un'altra ditta, in realtà non operativa, che aveva simulato l'assunzione di suoi dipendenti per non rendere palese la perdita del requisito).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)