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Sez. 5 - , Sentenza n. 18611 del 11/07/2019 (Rv. 654514 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Accesso a benefici fiscali - Adempimento a carico della parte - Mancata fissazione del termine - Irrilevanza - Perentorietà del termine - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Scadenza del termine - Accertamento giudiziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654514-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in assenza di indicazioni temporali entro cui provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, il termine entro cui inviare l'attestazione del costo dei lavori ex art. 1, comma 1, lett. d), del d.m. n. 41 del 1998, in assenza di indicazioni normative, fosse quello della presentazione della dichiarazione dei redditi o dovesse comunque essere antecedente all'avvio degli accertamenti da parte dell'Ufficio).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1, Decr. Minist. min. EFI 18/02/1998 num. 41 art. 1 com. 1 lett. D, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)